Cos'è la dilazione diretta
È la situazione più semplice che esista: tu vendi un percorso da 2.400 €, la cliente lo paga in sei volte, e in mezzo non c'è nessun altro. Niente banca, niente società finanziaria, nessuno che ti anticipa i soldi e poi li recupera da lei. Il credito, se così vogliamo chiamarlo, nasce e muore fra te e la tua cliente.
È diversa in modo sostanziale da quello che fanno PagoDil, Scalapay, Klarna e le convenzioni di categoria. Lì un soggetto terzo paga te subito e si prende il credito verso la cliente, trattenendo una percentuale. Qui il credito non cambia mai di mano.
Perché la distinzione conta. Fino a ieri la differenza era solo economica: percentuale contro niente. Dal 20 novembre 2026 è anche normativa, e le due formule finiscono in due posti diversi del Testo unico bancario.
Il limite dei cinquanta giorni
Il D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 recepisce la direttiva europea 2023/2225 sul credito ai consumatori e riscrive l'art. 122 del Testo unico bancario. Il termine generale di adeguamento è il 20 novembre 2026, o il novantesimo giorno dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia se successivo.
La nuova lettera i-bis) del comma 1 esclude dalla disciplina del credito ai consumatori la dilazione concessa dal fornitore di beni o servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, quando questi
«concede al consumatore tempo non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi»
a condizione che la dilazione sia gratuita, senza interessi né altre spese, salvo spese limitate per eventuali ritardi di pagamento.
C'è anche una lettera i-ter), che riguarda i fornitori online che non sono micro, piccole o medie imprese: per loro il termine scende a quattordici giorni. Non è il caso di un centro estetico, di uno studio odontoiatrico o di una scuola di formazione.
| Durata della dilazione | Disciplina del credito ai consumatori |
|---|---|
| Entro 50 giorni dalla prestazione, gratuita, senza terzi | Esclusa — art. 122, comma 1, lett. i-bis) TUB |
| Oltre 50 giorni, anche gratuita, anche senza terzi | Si applica |
| Qualunque durata, con convenzione e cessione del credito a terzi | Si applica — comma 1-ter |
Cosa succede se vai oltre
Un piano in sei o dodici rate mensili sta ampiamente oltre i cinquanta giorni. Quindi, dal 20 novembre 2026, è un contratto di credito ai consumatori — anche se è gratuito, anche se non c'è nessun terzo, anche se lo concedi tu.
Questo non significa che diventi vietato, e non significa che tu diventi una finanziaria. Significa che il rapporto con la cliente porta con sé gli obblighi che la disciplina prevede, a partire da quelli informativi e documentali. È la ragione per cui un foglio di calcolo o un quaderno, da novembre, non bastano più: non perché siano scomodi, ma perché non producono niente di quello che va consegnato alla cliente.
Non è retroattivo. Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati dopo il termine di adeguamento. I piani già attivi restano sotto la disciplina precedente.
Perché non serve una licenza
È la domanda che arriva sempre, e la risposta sta nel comma 5 dello stesso articolo 122. Chi vende beni o servizi può concludere contratti di credito in via accessoria rispetto alla propria attività commerciale o professionale, limitatamente a dilazioni gratuite per l'acquisto di beni o servizi propri, salvo spese limitate per i ritardi. Senza l'autorizzazione da intermediario finanziario dell'art. 106 TUB.
Sul registro OAM, previsto dall'art. 12-bis del D.lgs. 141/2010 per chi offre dilazioni o intermediazione creditizia in via accessoria: le micro, piccole e medie imprese non hanno obbligo di iscrizione, pur restando soggette alla vigilanza dell'Organismo. L'obbligo di comunicazione riguarda le grandi imprese.
Tradotto: la dilazione diretta e gratuita sui propri servizi resta una cosa che un centro estetico o uno studio odontoiatrico può fare, senza licenze e senza convenzionarsi con nessuno. Quello che cambia è come va documentata.
Dove finiscono invece i buy-now-pay-later
Il nuovo comma 1-ter chiude la porta a un'interpretazione comoda. Si considera offerta di credito da parte di terzi — e quindi fuori dall'esclusione — anche la dilazione proposta sulla base di convenzioni con soggetti abilitati al credito che prevedono la cessione pro soluto del credito, contestuale o successiva alla dilazione.
È esattamente la struttura delle formule a percentuale: il terzo ti paga subito e si prende il credito. Quelle formule entrano in pieno nella disciplina, e gli obblighi ricadono sul cessionario — o, se il cessionario è una società di cartolarizzazione, sul soggetto incaricato della riscossione.
Stripe non c'entra con il perimetro
Vale la pena dirlo, perché è un equivoco frequente. Incassare le rate attraverso Stripe non sposta di un millimetro il confine normativo. Stripe è il binario su cui passano i soldi, non la natura dell'operazione.
Quello che determina il perimetro è la struttura commerciale: chi concede la dilazione, se c'è un terzo, se il credito viene ceduto, se ci sono interessi o spese, quanto dura. Se un esercente aggiungesse dieci euro di «spese di gestione» alle rate, nessun fornitore di pagamenti lo riporterebbe dentro l'esclusione.
Per questo il nostro software applica le condizioni per costruzione invece di renderle configurabili: interessi zero, spese zero, nessun costo per la cliente, nessun terzo, nessuna cessione. Non sono impostazioni che l'esercente può cambiare.
Cosa fare adesso
- Verifica cosa consegni oggi alla cliente. Se è solo un link di pagamento, da novembre non basta.
- Separa le due cose nella tua testa. Una dilazione sotto i cinquanta giorni e un piano a sei mesi hanno due discipline diverse: non sono «la stessa cosa, più lunga».
- Parlane con il tuo consulente prima di novembre, portandogli il riferimento preciso: art. 122 TUB come modificato dal D.lgs. 212/2025, lettere i-bis) e i-ter) del comma 1, commi 1-ter e 5.
- Pretendi che il software lo faccia per te. Chi ti vende uno strumento di rateizzazione da novembre deve dirti come assolve agli obblighi informativi. Se non sa rispondere, la risposta è che non li assolve.
Cosa stiamo facendo noi. Stiamo lavorando perché Incasso a Rate generi la documentazione prevista nel momento in cui crei il piano, e la consegni alla cliente insieme al link di pagamento. Quando sarà operativo lo scriveremo qui, con la data.
[CITAZIONE_PARERE_LEGALE — studio, data]
Questa pagina riporta il testo delle norme e cita le fonti. Non è un parere legale e non sostituisce il tuo consulente: sul caso concreto della tua attività la risposta la deve dare chi la conosce.
Fonti
- D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 — recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 — testo in PDF sul sito dell'OAM
- Art. 122 del Testo unico bancario, come modificato — commi 1 lett. i-bis) e i-ter), 1-ter e 5
- Art. 12-bis del D.lgs. 141/2010 — registro OAM per chi offre dilazioni in via accessoria
- Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023, che abroga la direttiva 2008/48/CE